(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 57 del 29 dicembre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello statuto; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I; 
  Vista la legge regionale  18  ottobre  2017.  n.  60  (Disposizioni
generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  La  Regione,  in  attuazione  dei  principi  stabiliti  dagli
articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonche' dell'art. 4, comma  1,
lettera e), dello statuto, riconosce  e  promuove  il  diritto  delle
persone con disabilita' ad una vita indipendente ed autonoma; 
    2.  E'  opportuno  favorire,   in   particolare,   la   mobilita'
individuale delle persone con disabilita'; 
    3. Si ritiene opportuno, per tali finalita', costituire un  fondo
per la mobilita' individuale e l'autonomia personale; 
    4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la  concessione  di
contributi destinati all'acquisto di autoveicoli,  nuovi  adattati  o
usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilita' per la
modifica degli strumenti di guida; 
    5. E' opportuno che la Regione favorisca l'attivazione  da  parte
dei comuni di progetti pilota per predisporre  un  servizio  di  «car
sharing» gratuito per i destinatari della presente legge; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge istituisce per l'annualita' 2018 una misura di
sostegno finanziario in favore delle persone con disabilita'  che  si
trovano in situazioni di grave limitazione  dell'autonomia  personale
o, in  alternativa,  ai  genitori  o  ad  un  componente  del  nucleo
familiare della persona con disabilita'. 
  2. Le misure  di  sostegno  di  cui  al  comma  1  hanno  carattere
sperimentale; alla  conclusione  del  periodo  di  applicazione  sono
sottoposte  a  verifica  di  efficacia  ai   fini   di   un'eventuale
riproposizione  degli  interventi  nell'ambito   di   un   successivo
intervento legislativo.