(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 29 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello statuto; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I; Vista la legge regionale 18 ottobre 2017. n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'); Considerato quanto segue: 1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonche' dell'art. 4, comma 1, lettera e), dello statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilita' ad una vita indipendente ed autonoma; 2. E' opportuno favorire, in particolare, la mobilita' individuale delle persone con disabilita'; 3. Si ritiene opportuno, per tali finalita', costituire un fondo per la mobilita' individuale e l'autonomia personale; 4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la concessione di contributi destinati all'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilita' per la modifica degli strumenti di guida; 5. E' opportuno che la Regione favorisca l'attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di «car sharing» gratuito per i destinatari della presente legge; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge istituisce per l'annualita' 2018 una misura di sostegno finanziario in favore delle persone con disabilita' che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilita'. 2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno carattere sperimentale; alla conclusione del periodo di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale riproposizione degli interventi nell'ambito di un successivo intervento legislativo.